1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «professione», la professione intellettuale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 4;
b) per «professione di interesse generale», la professione di cui al titolo II,
c) per «professione riconosciuta», la professione di cui al titolo III;
d) per «libero professionista», colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro V del codice civile, anche in regime convenzionato qualora previsto dalla legislazione speciale;
e) per «professionista dipendente», il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;
f) per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;
g) per «categoria», l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;
h) per «esercizio professionale», l'esercizio della professione;
i) per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in qualunque forma resa;
l) per «legge», la legge e gli atti equiparati dello Stato;
m) per «ordinamento di categoria», le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di interesse generale;
n) per «Ordine professionale», il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali;
o) per «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale;
p) per «esame di Stato», l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;
q) per «consiglieri», i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio dell'Ordine territoriale;
r) per «associazioni», le associazioni tra professionisti;
s) per «sindacati», i sindacati dei professionisti.