Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per «professione», la professione intellettuale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 4;

          b) per «professione di interesse generale», la professione di cui al titolo II,

 

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il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli di specifica tutela, per lo svolgimento della quale è richiesta l'iscrizione a un albo previo superamento di un esame di Stato e il possesso degli altri requisiti stabiliti dall'ordinamento di categoria;

          c) per «professione riconosciuta», la professione di cui al titolo III;

          d) per «libero professionista», colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro V del codice civile, anche in regime convenzionato qualora previsto dalla legislazione speciale;

          e) per «professionista dipendente», il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;

          f) per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;

          g) per «categoria», l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;

          h) per «esercizio professionale», l'esercizio della professione;

          i) per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in qualunque forma resa;

          l) per «legge», la legge e gli atti equiparati dello Stato;

          m) per «ordinamento di categoria», le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di interesse generale;

          n) per «Ordine professionale», il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali;

          o) per «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale;

          p) per «esame di Stato», l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

          q) per «consiglieri», i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio dell'Ordine territoriale;

 

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          r) per «associazioni», le associazioni tra professionisti;

          s) per «sindacati», i sindacati dei professionisti.